Art. 15.
(Disposizioni in materia di prevenzione).

      1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

          «Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o di utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o di crittazione di conversazioni e di messaggi.

 

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Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, giocattoli riproducenti armi e simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico».

      2. All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi e ai simulacri di armi».